Art. 3.
(Interventi di recupero).

      1. Lo Stato contribuisce con le risorse di cui all'articolo 4 al cofinanziamento, in misura equivalente agli importi stanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, delle iniziative assunte dalle medesime al fine di recuperare la documentazione sonora delle tradizioni popolari secondo le finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla definizione delle modalità di selezione dei progetti di recupero documentale, e di erogazione dei relativi contributi, elaborati da istituti pubblici e privati operanti, senza fini di lucro, nel campo della ricerca etnologica e dello studio delle tradizioni culturali popolari e che rispondono a requisiti di scientificità e di continuità operativa nei suddetti ambiti di attività.

 

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      3. La documentazione oggetto di recupero e di catalogazione a seguito degli interventi previsti dalla presente legge è messa a disposizione della collettività e degli studiosi, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore, anche avvalendosi delle strutture museali e culturali già esistenti a livello nazionale e regionale, dedicate alle tradizioni culturali popolari secondo protocolli di intesa corrispondenti a un modello definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché attraverso la realizzazione dei sistemi telematici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle somme di cui all'articolo 4 tra le regioni e le province autonome.